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Bonus Arredi

Alcuni chiarimenti sul “Bonus Arredi” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata con detrazione al 50%.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2016.

Il “Bonus Arredi” si può utilizzare solo per arredi ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata. Non spetta se è stato effettuato un intervento di riqualificazione energetico, così come non si può applicare nel caso di ristrutturazione di box o pertinenze.
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato per l’intero 2016 la detrazione al 50%, su un massimo di spesa pari a 10000 euro, per arredi ed elettrodomestici di classe A destinati a immobili in cui è stata effettuata una ristrutturazione utilizzando le agevolazioni del Decreto Crescita (82/2012). In pratica spetta per acquisti dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, purché in data successiva a quella dell’inizio dei lavori. Le spese per la ristrutturazione possono anche essere sostenute successivamente all’acquisto dei mobili.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui il contribuente sia deceduto prima di aver utilizzato tutte le dieci le quote annuale, la detrazione non si trasferisce agli eredi.

La ristrutturazione può riguardare sia singoli appartamenti sia parti comuni dell’edificio. I mobili possono anche essere destinati a un ambiente diverso rispetto a quello in cui avvengono i lavori di ristrutturazione. Con una accortezza: i lavori devono avvenire all’interno dell’unità immobiliare, oppure sulle parti comuni, mentre se riguardano una pertinenza, ad esempio un box, non si ha diritto al “Bonus Arredi”.

Altro chiarimento: se l’immobile non è oggetto di ristrutturazione ma di riqualificazione energetica (bonus energia al 65%), non si può utilizzare il “Bonus Arredi”.
I lavori devono essere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo. No se invece si tratta di normali interventi di manutenzione ordinaria (tinteggiatura pareti, sostituzione pavimenti o infissi). Se però questi stessi lavori di manutenzione ordinaria riguardano le parti comuni dell’edifico, si può invece utilizzare il “Bonus Arredi”.

Per ottenere la detrazione si indicano le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 oppure UNICO persone fisiche). Il pagamento deve necessariamente avvenire tramite carte di credito o di debito, oppure bonifico, bancario o postale, indicando causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o partita IVA di chi ha effettuato i lavori. Nel caso in cui si paghi con il bonifico, la banche o le Poste applicheranno una ritenuta del’8%. Bisogna conservare ricevuta del bonifico oppure ricevuta di avvenuta transazione (nel caso della carta di credito), documentazione di addebito sul conto corrente, fatture di acquisto. Nel caso in cui i mobili vengano acquistati all’estero, si può utilizzare il “Bonus Arredi”, ferma restando la conservazione di tutta la documentazione sopra descritta.

Esiste, infine, un secondo “Bonus Arredi”, destinato a giovani coppie che acquistano la prima casa, sempre al 10% con un tetto di spesa fino a 16000 euro.

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